Approfondiamo il reato di diffamazione operando un focus sulla diffamazione a mezzo stampa. Riprendendo gli assunti base, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l'offesa.
Il testo dell'art. 595 c.p.
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro".
Verità, continenza e pertinenza: la Suprema Corte ribadisce i limiti al legittimo esercizio del diritto di cronaca. È diffamatoria la notizia riportante fatti falsi o che - comunque - sia non veritiera in quanto frutto un superficiale controllo delle fonti da parte del giornalista; è diffamatoria la pubblicazione che sia inutilmente insultante, travalicando in attacchi offensivi gratuiti; è diffamatoria la notizia priva di pertinenza, in quanto non rispondente all’esigenza di informare effettivamente la collettività.
“Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico” (Cass. Civ., n. 16740/2021)
Lo Studio Legale BL presta assistenza legale per la difesa di tale reato.
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